all’articolo 271: 1) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente: «7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita’ e cumulabilita’ particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorita’ competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita’ di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita’ tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorita’ competente puo’ richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;
Il termine per la presentazione della relazione è il 28 agosto 2021 per le aziende esistenti alla data di emanazione del Decreto Legislativo.
Le sostanze che rientrano sono quella classificate H340, H350 e H360 (praticamente quelle classificate CMR di categoria 1A e 1B dal CLP) + le sostanze a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT/vPvB) e le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il REACH.
La Regione Lombardia ha pubblicato con DGR 7 giugno 2021 – n. XI/4837 una linea guida per la redazione della relazione prevista dall’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs 152/2006.