In data 26 aprile 2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM contenente le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.

Le disposizioni entrano in vigore il 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM  10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Struttura del decreto:

  • 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
  • 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
  • 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
  • 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
  • 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
  • 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
  • 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea
  • 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
  • 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure
  • 10 Disposizioni finali

 

Sono confermate le restrizioni dei precedenti DPCM con alcune novità, di cui quelle principali riportate di seguito,  sempre nel rispetto delle regole igienico sanitarie e distanziamento sociale (distanza di sicurezza di almeno un metro).

  1. Nuove regole sugli spostamenti: possibilità di incontrare congiunti, divieto di spostamento da un’altra regione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di urgenza o salute, consentito il rientro da altra regione presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (sarà predisposto nuovo modello di autocertificazione da utilizzare dal 4 maggio 2020);
  2. Consentito accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici (chiuse arre gioco bambini), con divieto di assembramento e obbligo di distanza di sicurezza ;
  3. consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza;
  4. sospesi gli eventi e le competizioni sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti dal CONI e federazioni sportive – sono consentite a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento;
  5. sospese le cerimonie civili e religiose; consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone con misure di distanziamento)
  6. sospese le attività commerciali al dettaglio (eccetto alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1)
  7. sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) tuttavia resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché con asporto nel rispetto del distanziamento;
  8. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
  9. garantiti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  10. delega ai Presidenti di Regione la gestione del sistema trasporti pubblici;
  11. confermate le regole per le attività professionali
  12. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.
  13. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  14. consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
  15. rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6);
  16. rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri (allegato 7)
  17. rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8) nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” (allegato 9)
  18. la mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  19. le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto del presente DPCM, o per qualunque altra causa,  completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto o dal provvedimento di sospensione;
  20. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  21. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  22. Nei casi in cui dal monitoraggio sulla situazione dei contagi emerga un aggravamento del rischio sanitario (criteri di cui all’allegato 10), il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento;
  23. espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  24. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza .
  25. Non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  26. Per i cittadini possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
  27. All’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani)
  28. Regole e restrizioni per l’ingresso in Italia (art.4)
  29. Regole e restrizioni per il transito e soggiorno di breve durata in Italia per comprovate esigenze lavorative (art.5);
  30. le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

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