Aggiornamento sulla figura del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, integrato dal D.Lgs. 106/2009, e sulla formazione obbligatoria aggiornata in base al Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
- Definizione della figura di preposto
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Nelle attività normalmente il preposto coincide con le figure di: capo- ufficio, capo squadra, capo cantiere, capo reparto, ecc.
- Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
- Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
- Sanzioni per il preposto
Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi, il preposto può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente per gli eventi dannosi o infortuni verificatisi.
- Nomina Formale del Preposto
E’ raccomandata la nomina formale del preposto da parte del datore di lavoro attraverso un atto scritto che evidenzia in maniera chiara i compiti, i poteri e le responsabilità del preposto, necessari per garantire la corretta gestione della sicurezza e per attribuire con precisione eventuali responsabilità anche in caso di ispezioni o contenziosi. La nomina va consegnata e sottoscritta dal preposto e conservata.
La mancata nomina scritta non esonera tuttavia il preposto dalle responsabilità civili e penali connesse alle funzioni esercitate di fatto.
- Formazione del Preposto
Ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lg 8/2008 i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni
Ai sensi dell’art. 37 comma 7-ter, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione
dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Di seguito si riportano le principali indicazioni in merito alla formazione aggiuntiva obbligatoria:
Durata minima: 12 ore di formazione aggiuntiva (n.b.: il corso passa da 8 a 12 ore) subordinata alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni (la periodicità dell’aggiornamento passa da 5 a 2 anni)
Modalità di erogazione:
- In presenza
- In videoconferenza
n.b.: non è più consentito svolgere il corso in modalità e-learning
Verifica finale dell’apprendimento:
Al termine del corso è previsto un test di minimo 30 domande a risposta multipla e lo stesso si ritiene superato con il 70% di risposte esatte per il corso base.
Al termine del corso di aggiornamento è invece previsto un test di 10 domande a risposta multipla e lo stesso si ritiene superato sempre con il 70% di risposte esatte.
Aggiornamento entro quando:
- se il corso base o l’ultimo aggiornamento è stato effettuato prima del 24/05/2023 l’aggiornamento va effettuato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Nuovo ASR e quindi entro il 24/05/2026;
- se il corso base o l’ultimo aggiornamento è stato effettuato dopo il 24/05/2023 l’aggiornamento va effettuato entro 24 mesi dalla data di completamento del corso in quanto non è prevista alcuna proroga e si applica la nuova cadenza biennale;
Medicentro nell’ambito della propria offerta formativa propone il corso per Preposti in modalità:
Videoconferenza sincrona: soluzione pratica e flessibile da svolgere in giorni e orari predefiniti da propria postazione PC o tablet.
In presenza: in date e orari secondo il calendario
Per eventuali informazioni o richiedere il modulo di iscrizione contattare i seguenti recapiti:
TEL. 02/95.711.734 – 02/95.732.188
e-mail: commerciale@medicentrosrl.it (Sig.ra Cristina) |