Fonte: Ministero del Lavoro/Punto Sicuro
Come già anticipato nella circolare n.3/2024 a breve entrerà in vigore l’obbligo della patente a crediti per datori di lavoro e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili, che mira ad attuare un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso l’attribuzione di crediti, con i comportamenti virtuosi in materia di sicurezza, e detraendoli in caso di violazione degli obblighi di legge, col fine di agevolare i controlli degli organi di vigilanza e, indirettamente, migliorando la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, in vista dell’entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha pubblicato alcune slide esplicative sulle nuove misure.
Di seguito riportiamo le disposizioni principali.
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DECRETO
Articolo 1: Modalità di Presentazione della Domanda per il Conseguimento della Patente
Il comma 2 ribadisce l’elenco dei soggetti obbligati al possesso della patente, se non già in possesso di attestazione SOA almeno di III categoria, che sono: “le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ad esclusione di coloro che effettuano presso i cantieri mobili e temporanei di cui all’art. 89 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Dunque tutte le imprese affidatarie, nessuna esclusa.
Per ottenere la patente in formato digitale, i soggetti interessati devono presentare specifica domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per ottenere la patente includono:
- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- b) Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- c) Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quando previsto dalla normativa.
- e) Certificazione di regolarità fiscale.
- f) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presentazione della domanda può avvenire tramite il legale rappresentante dell’impresa o tramite un soggetto delegato in forma scritta, inclusi i professionisti abilitati ex articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La patente sarà rilasciata in formato digitale sul portale con tutti i contenuti informativi necessari.
Il comma 5 prevede che “Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo”.
Durante l’attesa del rilascio della patente, le attività possono continuare, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione, entro 10 giorni, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in mancanza, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) da parte del soggetto titolare o suo delegato.
Articolo 2: Contenuti Informativi della Patente
Il portale renderà disponibili le seguenti informazioni per ciascuna patente:
- Dati identificativi del titolare della patente.
- Dati anagrafici del richiedente.
- Data di rilascio e numero della patente.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato alla data di interrogazione del portale.
- Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.
L’accesso a queste informazioni sarà consentito ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Articolo 3: Presupposti e Procedimento per l’Adozione del Provvedimento Cautelare di Sospensione della Patente
La sospensione cautelare della patente può essere adottata dall’Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni gravi, imputabili almeno a colpa grave del datore di lavoro (acquisendo elementi istruttori anche da altri organi accertatori), che abbiano causato la morte o un’inabilità permanente di uno o più lavoratori.
La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, tenendo conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni in materia di salute e sicurezza ad esso collegate
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 3).
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro può provvedere alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione (comma 4).
Articolo 4: Attribuzione dei Crediti
Il punteggio massimo complessivo della patente è di 100 crediti, suddivisi in:
- Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente.
- Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi.
- Crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 5: Criteri di Attribuzione di Crediti Ulteriori
Fino a 30 crediti aggiuntivi possono essere attribuiti nel caso di possesso, da parte del richiedente, di specifiche caratteristiche quali, a titolo di esempio:
- Possesso della certificazione ISO 45001: 5 punti
- Adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro nei casi non prescritti dalla normativa vigente: 5 punti
- Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza: 4 punti
- Formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza per almeno un terzo dei lavoratori: 6 punti; se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri, si aggiungono ulteriori 2 punti
- Riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23): 2 punti
- Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro: da 1 a 6 punti in base all’entità dell’investimento
Inoltre, fino a 10 crediti aggiuntivi possono essere riconosciuti in ulteriori casi, quali:
- Dimensione dell’organico aziendale: da 1 a 4 punti in base al numero di dipendenti
- Possesso della certificazione SOA: da 1 a 2 punti in base alla classifica
- Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri: 2 punti
Articolo 6: Incremento dei Crediti
Il punteggio della patente può essere incrementato di un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa, sino ad un massimo di 22 crediti
Articolo 7: Modalità di Recupero dei Crediti Decurtati
Se la patente subisce una decurtazione ostativa alla sua operatività, il recupero fino a 15 crediti è possibile attraverso la frequenza “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché, ove presenti, da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, di corsi di formazione concernenti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 3, previsa valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL”.
Articolo 8: Ulteriori Disposizioni
In caso di trasformazione o fusione dell’impresa, anche per incorporazione, “alla persona giuridica risultante dalla trasformazione o fusione è accreditato il punteggio in possesso della società trasformata o incorporata, alla data in cui la trasformazione o l’incorporazione ha avuto effetto, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nel caso di fusione in senso stretto alla nuova società è attribuito il punteggio in possesso della società con patente recante il maggior numero dei crediti”.
Per maggiori dettagli si rimanda alle slide del Ministero del lavoro che riportano degli esempi esplicativi sui crediti e specifiche informazioni sulla possibile sospensione della patente e su recupero dei crediti.
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