ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 528 del 11/4/2020

Firmata la Nuova Ordinanza Regionale n.528 del del 11 aprile 2020) avente per oggetto : ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Nell’ordinanza vengono confermate le misure di contenimento già in essere prorogandole a partire dal  il 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

Tra gli aspetti principali:

  • consentito il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati
  • consentita l’apertura, adottando le precauzioni igieniche e di distanziamento, dei negozi per la vendita di articoli per neonati e bambini
  • consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto garantendo alla consegna la distanza di sicurezza di 1 metro);
  • consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
  • Alcune eccezioni al DPCM 10 aprile 2020 (per altre attività economiche)
    1. le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
    2. le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli: interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite, interventi urgenti per le abitazioni;
    3. i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

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