(fonte Ministero della Salute)
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 2 marzo 2021, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo Dpcm contenente misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da virus Sars-CoV-2.
Il Decreto entra in vigore il 6 marzo 2021 e resta vigente fino al 6 aprile 2021.
Il provvedimento conferma diverse misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale già vigenti e ne introduce di nuove.
Di seguito una sintesi delle principali misure confermate e delle novità introdotte.
- Confermata ripartizione dell’Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa, in base ai livelli di rischio
- Confermato obbligo di mascherine anche all’aperto
- Confermato obbligo distanziamento interpersonale di almeno un metro
- Confermato coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5
- confermato divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo. Sempre consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.
- Misure nelle zone bianche
Nelle zone bianche non sono previste le misure restrittive vigenti per la zona gialla. Si applicano le misure anti-contagio generali in vigore, come l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro, e i protocolli di settore. Restano sospesi anche nelle zone bianche gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). E’ istituito un “tavolo permanente” presso il ministero della Salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
- Visite in abitazioni private
In zona gialla in ambito regionale, e in zona arancione in ambito comunale, resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi fino ad un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone rosse tali spostamenti sono vietati, salvo che dettati da esigenze lavorative, motivi di necessità o salute. Confermate anche per le zone arancioni le disposizioni riguardanti gli spostamenti per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
- Scuola
Nelle zone rosse a partire dal 6 marzo è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia, elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle zone arancioni e gialle è prevista la didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 50% degli studenti e fino al 75%. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
I Presidenti delle Regioni e province Autonome potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica nei seguenti casi:
- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti del virus Sars-CoV-2
- nelle zone in cui si siano registrati più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni
- nel caso in cui vi sia una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
- Musei, teatri, cinemaMusei – Nelle zone gialle è confermata per i musei la possibilità di apertura nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e tale da evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A partire dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Nelle zone arancioni e rosse le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Teatri e cinema – Nelle zone gialle a partire dal 27 marzo prevista la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale sia per il personale che per gli spettatori non conviventi. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Nelle zone arancioni e rosse gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono sospesi.
- Palestre, piscine, impianti sciistici, centri benessere e termali restano chiusi
- Attività di ristorazioneIn zona gialla le attività dei servizi di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00
In zona arancione e rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l’asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22
In tutte le aree resta il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.
- Attività commerciali
In zona gialla e arancione le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm. Chiusi i mercati.
- Piscine e palestre restano chiuse e sono ancora vietati gli sport di contatto. Consentita l’attività motoria individuale all’aperto
- Corsi di formazione(art.25 comma 7) Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
- Attività produttive industriali e commerciali
Confermato sull’intero territorio nazionale il rispetto per tutte le attività produttive industriali e commerciali dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Per maggiori approfondimenti:
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