Medicina dello Sport
Dr.ssa Chiara Colombo
Medico Associato FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana)
I nostri Servizi:
- Visite per rilascio di certificati di idoneità sportiva Non Agonistica
- Elettrocardiogramma (ECG)
L’ambulatorio di Medicina dello Sport si occupa delle visite finalizzate al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
L’attività AGONISTICA è regolamentata dopo l’abrogazione del DM 28/2/1983 dalla seguente normativa:
- DM del 24/04/2013
- Legge 9/08/2013 n.98 art. 42 bis
- Legge 30/10/2013 n.125 art.10 septies
- DM 8/08/2014 e successive
- Nota esplicativa del 16/06/2015
- Nota integrativa del 28/10/2015
- Circolare CONI del 10/06/2016
SOGGETTI TENUTI ALL’OBBLIGO
Sono previste 3 categorie di soggetti tenuti all’obbligo:
- Alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche (ad ese.: alunni che svolgono la corsa campestre)
- Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18/02/1982 (ad ese.: soggetti che seppur tesserati ad una Federazione o a un Ente riconosciuto CONI, hanno un’età minore o superiore di quella definita agonistica stabilita da ciascun suddetto, e non già le strutture, anche se convenzionate con il CONI)
- Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale (ad ese.: i soggetti partecipanti alle fasi provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi)
La “Nota esplicativa del Decreto del Ministero della Salute in data 8/08/2014 recante ‘Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per attività sportiva non agonistica’”, emanata dal Ministero della Salute il 16/06/2015, ribadisce che, per quanto attiene ai soggetti di cui al punto 8, si intendono persone fisiche tesserate in Italia (ne consegue che le disposizioni normative in esame non si applicano agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia), demandano poi al CONI la classificazione delle attività sportive non agonistiche ai fini della sussistenza – o meno – dell’obbligo della certificazione sanitaria.
Il CONI ha disciplinato quanto sopra con propria circolare del 10 giugno 2016 distingundo le seguenti figure:
- I tesserati che svolgono attività sportive regolarmente, per i quali sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico: rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b)
- I tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, per i quali non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria, ma per i quali si raccomanda un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva; rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare: Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro dinamico sportivo)/Biliardo sportivo/Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette o combinato)/Bowling, Bridge/Dama/Giochi e Sport tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST)/Golf/Pesca sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del Long custing e del Big Game/Scacchi/Curling e Stock sport. Vi rientrano altyre attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (as es.: aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica);
- I tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, per i quali non sussiste l’obbligo di certificazione sanitaria; rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche dichiarate non praticanti dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS. Tale specifica condizione dovrà essere espressa all’atto del tesseramento.
Il DM 28/2/2018 sopprime l’obbligo del certificato medico per la pratica dell’attività sportiva in età prescolare, stabilendo che “non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa da 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra”.
IL MEDICO CERTIFICATORE
I Medici che possono rilasciare i certificati di attività sportiva non agonistica sono:
- Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
- Medici specialisti in Medicina dello Sport ovvero Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiana
Il certificato va rilasciato su apposito modello predefinito immodificabile ex allegato C del DM 24/4/2013.
Si precisa che la normativa prevede per i Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiana, la frequenza e il superamento di specifici corsi di formazione nonché aggiornamenti periodici.
LA VISITA MEDICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO (per i medici tesserati FMSI)
Il protocollo della visita medica è stato stabilito dal DM 8/08/2014 e dalle indicazioni della FMSI di concerto con il Collegio dei Medici Federali e con il CONI e prevede:
- Anamnesi ed esame obiettivo completo della misurazione della pressione arteriosa (conservata)
- Elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato con periodicità annuale (secondo indicazioni della FMSI)
n.b.: il Medico Certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirti agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi inoltre il Medico Certificatore si può avvalere della consulenza del medico specialista in medicina dello sport oppure, secondo giudizio clinico, dello specialista di branca.
Il certificato ha validità d 1 anno con decorrenza dalla data del rilascio e la documentazione correlata è conservata a cura del Medico Certificatore per il periodo di validità.
ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA
La Legge n.98 del 9/08/2013 ha soppresso l’obbligo della Certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale che rimane tuttavia facoltativa per quei soggetti che svolgono attività sportiva o fisica non tesserati alla Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
La certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale può essere effettuata da tutti i Medici iscritti all’Ordine dei Medici, è rilasciata su apposito modello definito e immodificabile (ex allegato B DM 24/4/2013) ed ha validità di un anno con decorrenza dalla data del rilascio.