Nuovi obblighi in materia di smart working e sicurezza sul lavoro – Legge 11 marzo 2026 n. 34 (PMI)
1. Premessa normativa
La Legge 11 marzo 2026 n. 34 ha introdotto modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al lavoro agile (smart working). In particolare, è stato inserito il comma 7-bis all’art. 3, che disciplina gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore stesso.
Si riporta di seguito l’estratto del nuovo comma 7-bis:
«7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»
2. Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori in smart working e a tutte le aziende, incluse le PMI, con riferimento alle attività svolte al di fuori dei locali aziendali.
3. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a fornire annualmente un’informativa scritta ai lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sui rischi generali e specifici connessi allo smart working, garantendone tracciabilità e aggiornamento periodico.
Contenuti minimi:
– Rischi generali (infortuni, posture scorrette)
– Rischi specifici (videoterminali, ergonomia, stress lavoro-correlato)
– Misure di prevenzione
– Corretto utilizzo degli strumenti di lavoro
4. Obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione, rispettare le indicazioni ricevute e utilizzare correttamente le attrezzature fornite.
5. Regime sanzionatorio
In caso di mancata osservanza degli obblighi, sono previste sanzioni a carico del datore di lavoro, tra cui arresto o ammenda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
6. Impatti organizzativi
L’azienda deve aggiornare le proprie procedure interne, integrare la valutazione dei rischi e garantire formazione e informazione adeguata ai lavoratori.
7. Indicazioni operative
Si raccomanda di predisporre un modello di informativa, adottare eventuali checklist ergonomiche, pianificare attività formative e garantire la tracciabilità degli adempimenti.
8. Entrata in vigore
Le disposizioni sono operative dal 7 aprile 2026.
9. Conclusioni
La normativa rafforza gli obblighi di prevenzione e responsabilizzazione in materia di sicurezza nel lavoro agile, richiedendo un adeguamento organizzativo immediato da parte delle aziende.