Oggetto: Esonero dall’obbligo di copertura RC Auto per carrelli elevatori e veicoli similari – Legge 11 marzo 2026, n. 34

Premessa

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto importanti  chiarimenti nell’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria RCA per i carrelli elevatori e, più in generale, per i mezzi utilizzati in contesti aziendali delimitati.

In particolare, sono previste specifiche ipotesi di esonero per determinate categorie di mezzi utilizzati in ambito lavorativo e non destinati alla circolazione su strada.

La disposizione normativa, intervenendo sul Codice delle assicurazioni private, limita l’obbligo di copertura assicurativa ai veicoli destinati alla circolazione su strada pubblica, escludendo invece carrelli elevatori, muletti e, più in generale, i mezzi privi di immatricolazione impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non accessibili al pubblico. Tali mezzi risultano infatti già tutelati da altre forme di copertura assicurativa adeguate al loro utilizzo specifico.

Questa distinzione risponde alle esigenze manifestate dal sistema produttivo e consente di adeguare la normativa alle effettive modalità di impiego di tali mezzi, la cui funzione principale è legata alla movimentazione interna delle merci piuttosto che alla circolazione su strada.

Rimane fermo, quale principio cardine del provvedimento, che l’esclusione dall’obbligo di RC Auto non implica l’assenza di coperture assicurative. I mezzi interessati devono comunque essere garantiti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, calibrate sui rischi connessi alle attività svolte all’interno degli ambienti produttivi.

Si configura così un equilibrio che, da un lato, evita sovrapposizioni assicurative e costi non necessari e, dall’altro, assicura il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, già regolati da normative specifiche e da sistemi assicurativi dedicati.

Ambito di applicazione

Rientrano nell’ambito dell’esonero i seguenti veicoli:

  • i carrelli elevatori non immatricolati utilizzati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o altre aree aziendali non aperte al pubblico;
  • i veicoli,  operanti soltanto in aree interne non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali;
  • le macchine agricole non immatricolate  o prive di certificato di idoneità tecnica alla circolazione, se utilizzate esclusivamente all’interno di  fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico

Condizioni per l’esonero

L’esonero dall’obbligo di stipulare una polizza RC Auto si applica a condizione che:

  1. Il mezzo sia utilizzato esclusivamente in aree private, non aperte alla circolazione pubblica;
  2. Non sia immatricolato per la circolazione su strada pubblica;
  3. Non venga impiegato, neanche occasionalmente, su strade di uso pubblico o equiparate.

Limitazioni

Si precisa che:

– Qualora il mezzo venga utilizzato anche solo temporaneamente su strada pubblica, l’obbligo assicurativo torna ad essere pienamente vigente;

– Restano ferme eventuali responsabilità civili per danni causati a terzi, che dovranno essere coperte mediante altre forme assicurative (es. polizze RCT aziendali).

Obblighi del datore di lavoro/utilizzatore

Il soggetto responsabile dell’utilizzo dei mezzi è tenuto a:

– Verificare la corretta destinazione d’uso del veicolo;

– Garantire adeguate misure di sicurezza durante l’utilizzo;

– Valutare la stipula di coperture assicurative alternative per la responsabilità civile verso terzi.

Entrata in vigore

Le disposizioni sopra indicate sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (7/04/2026).

Conclusioni

La normativa in oggetto introduce una semplificazione per le imprese che utilizzano carrelli elevatori e mezzi similari esclusivamente in contesti privati, pur mantenendo elevato il livello di tutela per eventuali danni a terzi.

Per ulteriori chiarimenti

Rivolgersi all’ufficio amministrativo o al proprio consulente assicurativo.

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