In data 10 aprile 2020 è stato firmato il nuovo   DPCM da parte del Presidente del Consiglio contenete la proroga delle misure restrittive di contenimento fino al 3 maggio 2020.

Il decreto entra in vigore il 14 aprile.

 

Tra gli aspetti principali:

art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:

  • confermate tutte le misure di restrizione già previste dai precedenti decreti compresa la chiusura delle attività commerciali, di ristorazione (salvo con consegna al domicilio) e di servizi alla persona con qualche piccola eccezione (librerie, cartolerie, negozi per neonati)
  • confermata la possibilità di svolgimento di attività di formazione a distanza
  • per gli esercizi commerciali per i quali non è prevista la sospensione deve essere garantito l’accesso contingentato, la distanza di sicurezza di almeno un metro e impedita la sosta per il tempo superiore a quello necessario all’acquisto di beni (si vedano misure da adottare nell’allegato 5)
  • garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne garantiscono beni e servizi
  • confermata la modalità di lavoro agile da prediligere per i datori di lavoro sia pubblici che privati
  • incentivo ai datori di lavoro sia pubblici che privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie
  • rimosse le restrizioni per gli studi professionali a condizione: massimo utilizzo possibile del lavoro agile,  incentivo a ferie e congedi retribuiti, attuazione protocolli anti-contagio,  adozione DPI ove necessario, sanificazione periodica degli ambienti

 

art.2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali

  • confermata la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle dell’allegato 3 contenete l’elenco dei codici ATECO aggiornati
  • confermata la possibilità di continuazione anche delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, previa comunicazione al Prefetto della propria provincia,   nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali
  • confermata la possibilità di continuazione, previa comunicazione al Prefetto della propria provincia, delle attività degli impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non necessita di autorizzazione al prefetto l’attività con impianti a ciclo continuo finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale
  • le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare le misure contenute nel protocollo condiviso del 14/03/2020 per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro
  • le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto dovranno completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la consegna della merce in giacenza, entro 3 giorni dall’adozione del decreto di modifica
  • è consentito, per le imprese la cui attività è sospesa e previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali da parte di personale dipendenti o terzi delegati, per le attività di vigilanza, conservazione e manutenzione, gestione pagamenti, pulizie e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture

 

art.3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

  • confermata la raccomandazione di evitare di uscire dalla propria abitazione, salvo casi di stretta necessità, alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita
  • Diffusione anche presso gli esercizi commerciali delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitaria
  • In tutte le strutture aperte al pubblico messa a disposizione degli addetti, degli utenti/visitatori di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani

 

art.4 Disposizioni in materia di ingresso in italia

  • Restrizioni per l’ingresso in Italia con obbligo di comunicazione ai Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente territorialmente, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 gg
  • Consentito l’ingresso al personale viaggiante appartenente ad aziende con sede legale in Italia e ai lavoratori transfrontalieri

 

art.5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

  • restrizioni per l’ingresso in Italia, per un massimo di 72 ore, eccezionalmente prorogbili di altre 48 ore, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative  
  • Consentito l’ingresso al personale viaggiante appartenente ad aziende con sede legale in Italia e ai lavoratori transfrontalieri

 

art.6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

 

art.7 Esecuzione e monitoraggio delle misure

 

art.8 Disposizioni finali

  • Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i DPCM: 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1 aprile.
  • Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni

 

Allegato 1:Elenco attività di commercio al dettaglio consentire

Allegato 2:  Elenco servizi alla persona consentiti

Allegato 3: Elenco codici ATECO  attività produttive, industriali,  commerciali e di servizi consentite

Allegato 4: Misure igienico sanitarie da diffondere

Allegato 5: Misure per gli esercizi commerciali

 

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