In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il documento contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Nello specifico il documento affronta:
- La possibilità di prosecuzione delle attività produttive a condizione che siano garanti adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative per la tutela della salute dei lavoratori.
- La possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali
- L’istituzione di un comitato per la verifica dell’applicazione delle misure contenute nel protocollo
Le misure di di sicurezza indicate nel protocollo oltre quelle indicate dal DPCM 11/3/2020, in particolare riguardano:
- Rilevanza dell’informazione dei lavoratori sulle precauzioni comportamentali imposte delle Autorità da diffondere mediante pieghevoli, circolari o altri mezzi di informazione
- Introduzione di procedure per consentire/vietare l’ingresso dei lavoratori anche attraverso il controllo della temperatura corporea nel rispetto delle norme sulla privacy
- Per i fornitori esterni vengono introdotte procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite oltre alla necessità di individuare servigi igienici dedicati e vietando l’uso di quelli dei dipendenti
- Pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese le attrezzature) e delle aree comuni.
- Pulizia e sanificazione dei locali, in presenza di caso positivo in azienda, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- confermato l’obbligo di misure igienico-personali anche da parte dei lavoratori (lavaggio mani frequente, ecc)
- utilizzo dei DPI con particolare riferimento alle attività che non consentono il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro
- organizzazione e misure igieniche per gli spazi di uso comune (mense, aree fumatori, spogliatoi, distributori di bevande e snak, ecc.)
- modifica dell’organizzazione aziendale compresi i turni, le trasferte, il lavoro agile, l’uso delle ferie, la rimodulazione dei livelli produttivi, chiusura, reparti, ecc
- gestione delle entrate e delle uscite dei dipendenti al fine di evitare assembramenti
- limitazioni negli spostamenti interni alle aziende, divieto di riunioni o comunque con restrizioni
- sospensione di tutta l’attività di formazione in aula, con possibilità di continuare a svolgere ruoli e funzioni “con compiti speciali” anche in assenza del completamento dell’aggiornamento della formazione se dovuto all situazione emergenziale (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
- indicazioni operative sulla gestione dei casi sintomatici in azienda
- importanza della sorveglianza sanitaria e ruolo del Medico Competente
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