Pubblicato il DPCM 7/8/2020 contenete “Ulteriori disposizioni attuative recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto è entrato in vigore il 9/8/2020 e le misure sono efficaci fino al 7/9/2020.

Il decreto conferma e proroga le misure contenute nei decreti precedenti in particolare:

  1. confermato l’obbligo di:
  2. utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o dove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro
  3. di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro
  4. di igienizzare frequentemente le mani
  5. di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre maggiore a 37,5°C
  6. confermato il divieto:
  7. di assembramenti
  8. consentite nel rispetto delle linee guida e protocolli di sicurezza (e, per alcune attività, fatta salva la verifica da parte delle Regioni e Provincie Autonome della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori) le attività commerciali, professionali, produttive industriali e commerciali, di servizi alla persona, ecc.
  9. consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL
  10. In merito agli spostamenti sono previsti per alcuni paesi, in base alla suddivisione per gruppi di cui all’allegato 20 alcuni divieti o limitazioni o obblighi tra i quali:
  • divieti di spostamenti da e per alcuni Stati e territori
  • divieto di ingresso e transito (salvo alcune eccezioni)
  • obbligo di autocertificazione all’ingresso
  • obbligo di utilizzare il proprio mezzo privato per raggiungere il proprio domicilio dopo l’ingresso
  • obbligo di comunicazione anche se asintomatiche il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
  • obbligo di sottoporsi all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni anche se asintomatiche all’ingresso
  1. le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di cui all’allegato 14, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all’allegato 15

La struttura del testo:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Art. 4. Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Art. 5. Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Art. 6. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Art. 7. Obblighi dei vettori e degli armatori

Art. 8. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Art. 9. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Art. 10. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Art. 11. Esecuzione e monitoraggio delle misure

Art. 12. Disposizioni finali

e n.20 allegati