Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 cosiddetto “Decreto Fiscale”.
E’ stato approvato il testo della legge di conversione pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come “Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza.
In particolare segnaliamo il Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che apporta importanti modifiche al Testo Unico di sicurezza venendo a modificare, oltre ad un allegato, molti articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99). E le modifiche riguardano, tra le altre cose:
Segnaliamo di seguito alcune modifiche di particolare rilievo in materia di salute e sicurezza:
- modifica dell’art.14 del D.Lgs 81/2008 e organi di vigilanza
- obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale
- abbassamento della soglia (10%) per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (viene elimina il riferimento alla reiterazione delle violazioni).
- sostituzione dell’allegato I del D.Lgs 81/2008 con modifiche alla fattispecie di violazioni che prevedono la sospensione dell’attività oltre alla previsione di una “somma aggiuntiva” da pagare in termini sanzionatori (si allega sotto stralcio dell’allegato)
- divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione in caso di sospensione dell’attività
- nuovo ruolo della figura di preposto con compiti di vigilanza con facoltà, in caso di inosservanze riscontrate o pericolo, di sospendere temporaneamente l’attività oggetto di inosservanza/pericolo
- eventuale introduzione nei CCL di emolumenti aggiuntivi spettanti alle figure dei preposti per lo svolgimento dei nuovi compiti
- adozione entro il 30 giugno 2022, in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, di un accordo in materia di formazione obbligatoria (che dettagli la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione, le verifiche di apprendimento ed efficacia, ecc) a carico delle varie figure in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- obbligo di formazione a carico del datore di lavoro
- Obbligo di tracciare l’attività di addestramento per l’uso corretto e in sicurezza di: attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche di protezione individuale, in apposito registro anche informatizzato
- per la figura del preposto: obbligo di svolgimento interamente in presenza della formazione e aggiornamento con cadenza almeno biennale
- Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche: i dirigenti delle istituzioni scolastiche ora ‘sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
- Organismi paritetici: ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro (imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi, ecc)
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Si allega sotto stralcio dell’ALLEGATO I