Si informa la spettabile clientela che in data 11 ottobre 2024 è entrata in vigore il DLgs 135/2024 che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431 e modifica il Titolo IX Capo II del DLgs 81/08 estendendo gli obblighi che adesso valgono solo per sostanze/miscele cancerogene (H350) e mutagene (H340) anche a quelle tossiche per la riproduzione (H360).

In base al D.Lgs. 135/2024 si introduce la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le Aziende che nel proprio ciclo produttivo utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione, contraddistinte, secondo la classificazione definita dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dall’indicazione di pericolo H360 , codice che si può reperire sia sulla scheda di sicurezza (SDS) che sull’etichetta del prodotto, dovranno    obbligatoriamente ricevere le prescrizioni di legge già previste per le sostanze classificate cancerogene (H350 ) e mutagene (H340).

Di seguito si riportano le parti salienti introdotte dal decreto ei relativi obblighi:

  1. Verifica dell’eventuale presenza di sostanze reprotossiche presenti nel ciclo di lavoro
  2. Verifica dell’eventuale eliminazione delle sostanze reprotossiche nel ciclo di lavoro, anche mediante valutazione di altri metodi di lavoro o della presenza in commercio di sostanze alternative, ma prive di tale caratteristica di pericolosità
  3. Nel caso non sia possibile eliminare le sostanze reprotossiche dal ciclo di lavoro, procedere con analisi per determinare i livelli di esposizione dei lavoratori ed il rispetto dei nuovi valori limite di esposizione professionale e biologica per queste sostanze. Questi valori si differenziano tra: 1) Sostanze “prive di soglia”, per le quali non è previsto un livello di esposizione sicura; 2) Sostanze “con valore soglia”, per le quali vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.
  4. Obbligo di elaborare/aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto: cancerogeni/mutageni/reprotossici
  5. Predisposizione di un piano di formazione e informazione per i lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione e relativo aggiornamento quinquennale
  6. Apertura del registro dei lavoratori esposti , sulla base dei livelli di esposizione determinati, che deve essere istituito dal Datore di Lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente
  7. Attivazione, secondo valutazione del Medico Competente, di accertamenti specifici nel protocollo di sorveglianza sanitaria per le mansioni esposte
  8. Conservazione per almeno cinque anni del registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi
  9. Modifica dell’ Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 relativo ai valori limite di esposizione ambientale
  10. Modifica dell’ Allegato XLIII del D.lgs 81/2008 relativo ai valori limite di esposizione ambientale delle sostanze cancerogene
  11. Introduzione dell’ Allegato XLIII-bis che modifica i valori limite biologici obbligatori e le procedure di sorveglianza sanitaria relative al piombo e ai suoi composti ionici

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