Si informa la spettabile clientela che in data 11 ottobre 2024 è entrata in vigore il DLgs 135/2024 che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431 e modifica il Titolo IX Capo II del DLgs 81/08 estendendo gli obblighi che adesso valgono solo per sostanze/miscele cancerogene (H350) e mutagene (H340) anche a quelle tossiche per la riproduzione (H360).
In base al D.Lgs. 135/2024 si introduce la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Le Aziende che nel proprio ciclo produttivo utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione, contraddistinte, secondo la classificazione definita dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dall’indicazione di pericolo H360 , codice che si può reperire sia sulla scheda di sicurezza (SDS) che sull’etichetta del prodotto, dovranno obbligatoriamente ricevere le prescrizioni di legge già previste per le sostanze classificate cancerogene (H350 ) e mutagene (H340).
Di seguito si riportano le parti salienti introdotte dal decreto ei relativi obblighi:
- Verifica dell’eventuale presenza di sostanze reprotossiche presenti nel ciclo di lavoro
- Verifica dell’eventuale eliminazione delle sostanze reprotossiche nel ciclo di lavoro, anche mediante valutazione di altri metodi di lavoro o della presenza in commercio di sostanze alternative, ma prive di tale caratteristica di pericolosità
- Nel caso non sia possibile eliminare le sostanze reprotossiche dal ciclo di lavoro, procedere con analisi per determinare i livelli di esposizione dei lavoratori ed il rispetto dei nuovi valori limite di esposizione professionale e biologica per queste sostanze. Questi valori si differenziano tra: 1) Sostanze “prive di soglia”, per le quali non è previsto un livello di esposizione sicura; 2) Sostanze “con valore soglia”, per le quali vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.
- Obbligo di elaborare/aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto: cancerogeni/mutageni/reprotossici
- Predisposizione di un piano di formazione e informazione per i lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione e relativo aggiornamento quinquennale
- Apertura del registro dei lavoratori esposti , sulla base dei livelli di esposizione determinati, che deve essere istituito dal Datore di Lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente
- Attivazione, secondo valutazione del Medico Competente, di accertamenti specifici nel protocollo di sorveglianza sanitaria per le mansioni esposte
- Conservazione per almeno cinque anni del registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi
- Modifica dell’ Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 relativo ai valori limite di esposizione ambientale
- Modifica dell’ Allegato XLIII del D.lgs 81/2008 relativo ai valori limite di esposizione ambientale delle sostanze cancerogene
- Introduzione dell’ Allegato XLIII-bis che modifica i valori limite biologici obbligatori e le procedure di sorveglianza sanitaria relative al piombo e ai suoi composti ionici
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