Il 28gennaio 2020 è stato pubblicato l’Interpello n. 1/ 2020 da parte della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”.
Si premette che la normativa obbliga il datore di lavoro ad affidare l’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una conoscenza o responsabilità particolari, in relazione ai rischi specifici, esclusivamente a lavoratori debitamente incaricati e che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (si veda elenco di cui all’Accordo Stato Regioni sulle Attrezzature).
Con il D.Lgs 151/2015 è stata apportata una modifica all’articolo 69, comma 1, lettera e) estendendo il divieto di utilizzo delle attrezzature di lavoro, in assenza della specifica formazione, anche al datore di lavoro.
Nell’interpello il quesito riguarda tuttavia la sanzionabilità del datore di lavoro che utilizza direttamente in prima persona un’attrezzatura per la quale è prevista una specifica informazione, formazione ed addestramento pur non essendone in possesso.
La risposta al quesito in sintesi è:
→ l’uso delle attrezzature per le quali è prevista una formazione specifica (carrelli elevatori, PLE, autogru, ecc) è vietato a qualsiasi “operatore” non formato; nella categoria di “operatore” è ricompreso anche il datore di lavoro che sia privo della formazione specifica;
→ in merito all’applicabilità della sanzione, a carico del datore di lavoro, qualora le attrezzature siano utilizzate dallo stesso in assenza di specifica formazione, la commissione si esprime nel seguente modo:
“fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”
Il nostro consiglio:
→ per chiunque utilizzi un’attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze o responsabilità particolari (vedasi elenco Accordo Stato Regioni) è necessaria un adeguata formazione e addestramento anche se si tratti del Datore di Lavoro, questo, NON solo per evitare una sanzione ma soprattutto per evitare un uso improprio della stessa attrezzatura con conseguenze per la propria sicurezza o quella di terzi!
…a proposito di formazione :seppur vero che l’esperienza è fondamentale, lo è solo se a completamento della conoscenza!
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