- le indicazioni applicative del Ministero dell’Interno indicano come numeri consigliati un massimo di 30 discenti per le parti teoriche ed un massimo di 10 persone per le prove pratiche;
- in base a quanto previsto dalle Indicazioni applicative del dipartimento dei vigili del fuoco, le singole tipologie di corsi di formazione sono da organizzare in maniera separata. È esclusa la possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore per attestare lo svolgimento della formazione di tipo inferiore, così come non si possono frequentare parti dei corsi base e farli valere come sessioni di aggiornamento, in quanto i corsi di aggiornamento sono indicati come segmenti formativi specifici;
- per il rilascio dell’attestato è obbligatoria la frequenza del 100% del monte ore;
- i formatori devono possedere requisiti specifici (titolo di studio minimo, documentata esperienza, corsi di formazione specifici, Iscrizione elenchi del Ministero dell’interno art.16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139, personale cessato del Corpo Nazionale dei VVF, ecc) e viene introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale anche per i formatori;
- per le attività di cui all’elenco dell’allegato IV del D.M. 02/09/2021 vi è l’obbligo di attestare l’idoneità tecnica degli addetti della squadra (rientrano anche alcune tipologie di Livello 2) rilasciata dal Corpo Nazionale dei VVF;
- si rimane in attesa della predisposizione da parte del Dipartimento dei Vigili del fuoco dei materiali didattici e delle dispense che vengono citate nelle Indicazioni applicative;
Si precisa infine che la formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008. La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).
Il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli importantiil ovvero che il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.
Per quanto suddetto si raccomanda la verifica della data dell’ultima formazione base/aggiornamento effettuata al fine di provvedere all’aggiornamento quinquennale previsto dalle nuove disposizioni.
Per maggiori approfondimenti:
|