Decreto Legge n.127 del 21/9/2021: Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre 2021

 

In data 21/9/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 il Decreto Legge n.127 con validità dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il nuovo decreto estende l’obbligo della Certificazione verde Covid-19 (o green pass) quale obbligatoria nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati.

 

Nel particolare:

 

Settore del Lavoro pubblico

Il decreto legge prevede che tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

 

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

 

Lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde, in particolare:  dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il  termine del 31 dicembre 2021.

 

Estensioni

L’obbligo del green pass è esteso (sia nel lavoro pubblico che quello privato) ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

 

Esoneri

L’obbligo del Green pass non si applica ((sia nel lavoro pubblico che quello privato) ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

 

Chi effettua i controlli

Sia per  il lavoro pubblico che  quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli saranno effettuati prioritariamente all’accesso dei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti formalmente incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Seguirà DPCM ai sensi dell’art.9 comma 10 contenente le modalità di verifica del Green Pass.

 

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde (entro e non oltre il 31/12/2021).

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro in violazione al presente decreto è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni sia per i mancati controlli, sia per la mancata adozione delle misure organizzative nonché la violazione di accesso nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati in assenza di Green Pass, sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione.

 

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie (e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa) di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

In caso di violazioni sono previste sanzioni e la chiusura delle suddette farmacie fino a 5 giorni.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

 

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

 

Durata delle certificazioni verdi Covid-19

Estensione della validità del green pass a 12 mesi: si veda il seguente link al sito di Regione Lombardia:

Misure di contenimento valide in Lombardia (regione.lombardia.it)

 

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts dovrà esprimere un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

 

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare la riassegnazione di fondi per:

  • il sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
  • il rilancio del sistema sportivo nazionale

 

Medicentro provvederà ad informare i propri clienti sull’emanazione di decreti, FAQ o linee guida, contenenti maggiori dettagli riguardanti in particolare le modalità operative di controllo del possesso di Green Pass.

per maggiori info SCARICA QUI il Decreto Legge n.127 del 21/9/2021