DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO PER L’AVVIO DELLE VACCINAZIONI ANTI-SARS-COV2 NEI LUOGHI DI LAVORO
(fonte Inail)
Pubblicato con data 12 maggio 2021 il nuovo Documento Tecnico Operativo per l’avvio delle vaccinazioni anti-Sars-Cov2 nei luoghi di lavoro elaborato dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza.
Il documento fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
In riferimento al documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov- 2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell’8 aprile 2021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126 del 12 aprile 2021, il documento tecnico fornisce alcuni elementi ai quali le autorità Sanitarie Regionali dovranno attenersi per la definizione dei criteri di avvio e di priorità delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro:
- viene indicato che compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione degli under 60.
- si ribadisce, che la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresentano un’iniziativa di sanità pubblica e pertanto la gestione e la responsabilità rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale che dovrà definire i criteri di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio.
- ad avvio della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, le aziende dovranno trasmettere i piani aziendali di adesione alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il cui modello farà riferimento alla bozza allegata al documento;
- al piano di vaccinazione aziendale potranno aderire più imprese in forma singola o aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale
- vengono definire altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: criteri quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie. Sulla base di tali criteri le Regioni potranno valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini.
- criterio quantitativo: si privilegia la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell’ottica dell’efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentendo l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Ciò al fine di consentire l’accesso ai vaccini a piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l’organizzazione della campagna.
- criterio qualitativo: stabilisce i criteri di priorità secondo il principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. Le attività vengono suddivise in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell’Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Sono allegate al documento tecnico n.3 tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco (con evidenziati i settori già vaccinati o in corso di vaccinazione: sanità, istruzione, ecc.).
- oltre ai criteri citati le Regioni potranno valutare i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia
Si rimane pertanto in attesa delle indicazioni Regionali al fine di fornire ulteriori informazioni in merito all’avvio delle campagne vaccinali nei luoghi di lavoro, tenuto conto che nel frattempo la campagna vaccinale di massa in Lombardia prevede la prenotazione libera per la fascia di età dai 40 ai 49 anni già dal 20 maggio 2021 ed è prossima l’apertura alle prenotazioni per la fascia dai 39 ai 30 anni.
GARANTE DELLA PRIVACY IN MERITO ALLE VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
(fonte Garante della Privacy)
Il Garante per la privacy ha fornito, con proprio documento, indicazioni generali sul trattamento dei dati personali in merito alla campagna vaccinale nelle Aziende.
In particolare il documento sottolinea che:
- le campagne vaccinali costituiscono un’iniziativa di sanità pubblica, pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati
- in materia di vaccinazioni nei luoghi di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze, in materia di protezione dei dati, tra il medico competente e il datore di lavoro (si veda documento sul ruolo del medico competente)
- nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario anche di eventuali strutture sanitarie private appositamente individuate e incaricate.
- il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi, sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario, a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell’iniziativa (senza elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti)
- non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute, nemmeno attraverso l’ufficio del personale.
- il consenso del lavoratore non può costituire un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale
- in merito alla pianificazione delle sedute di vaccinazione, il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili
- gli ambienti individuati in azienda per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche di riservatezza e tutela della dignità tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale.
- Il datore di lavoro potrà altresì fornire il proprio supporto mettendo a disposizione strumenti informatici per consentire, al personale sanitario addetto alle vaccinazioni, di accedere, con le proprie credenziali, ai sistemi informativi predisposti per la registrazione delle somministrazioni dei vaccini, in conformità al piano strategico nazionale vaccini
- quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. In tal caso si potrà quindi procedere alla giustificazione dell’assenza, ove richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all’interessato di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici
Per maggiori approfondimenti:
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CLICCA QUI per scaricare “Vaccinazioni nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”
CLICCA QUI per scaricare “protezione dei dati: il ruolo del medico competente anche nel contesto emergenziale”