Il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

Premesso che:

  • la diffusione dei vaccini su tutto il territorio nazionale e l’effettiva disponibilità degli stessi, assume un ruolo determinante nella lotta contro il virus nonchè per la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza.
  • la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro

In questa prospettiva, il protocollo è stato redatto al fine di coinvolgere tutto il Sistema Paese nella rapida realizzazione della campagna vaccinale, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale.

Le Aziende che intendono aderire, oltre ad offrire i propri spazi come punti di vaccinazione aggiuntivi sul territorio per l’utilizzo diretto da parte del sistema pubblico dell’emergenza, contribuiscono ad accelerare la campagna vaccinale attraverso l’impegno diretto alla vaccinazione del proprio personale.

Al fine di regolare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

Con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, all’articolo 3 è stata esclusa espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari per eventi avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino.

Si riportano di seguito gli aspetti principali del protocollo:

  • l’iniziativa è rivolta a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale

 

  • l’iniziativa è rivolta a singole aziende o in forma aggregata indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati

 

  • i datori di lavoro interessati si attengono al rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

 

  • La vaccinazione di cui al presente Protocollo potrà essere estesa anche ai datori di lavoro o i titolari

 

  • Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato di cui al Protocollo di Sicurezza Anti-contagio e con il medico competente

 

  • I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome

 

  • I piani aziendali devono contenere il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori che intendono aderire volontariamente

 

  • I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

 

  • occorre informare i lavoratori e le lavoratrici anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 con il supporto del medico competente.

 

  • le adesioni dovranno essere raccolte nel rispetto della normativa in materia di privacy

 

  • Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati

 

  • la somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in possesso di adeguata formazione (piattaforma ISS) e viene eseguita in locali idonei

 

  • nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy è prevista la la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali

 

  • In alternativa, i datori di lavoro possono concludere una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competente

 

  • I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL

 

  • Nelle ipotesi di convenzione con struttura sanitaria privata o INAIL , il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente comunica il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che intendono aderire. Sarà cura della stessa struttura la somministrazione e la registrazione delle vaccinazioni eseguite

 

 

  • Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

 

  • l’INAIL in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvederà alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.

 

 

Medicentro continua a tenere monitorata questa iniziativa affinché, non appena verra’ resa disponibile dagli enti preposti la documentazione che tratta gli aspetti operativi della stessa, possa comunicarli ai propri clienti per la verifica dei requisiti per l’adesione.

 

Per maggiori informazioni:

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