RIFIUTI E NOMINA CONSULENTE ADR
    

(fonte Assolombarda)

Si riporta di seguito la circolare estrapolata da  Assolombarda in merito ai rifiuti soggetti ADR
Dal 1° gennaio scatta l’obbligo di nomina del Consulente ADR.
 
Le procedure operative per il trasporto di merci pericolose su strada sono regolate dall’Accordo ADR (Accord Dangereuses Route) il cui ultimo aggiornamento entrerà in vigore il 1° gennaio del 2023.
 
La disciplina ADR coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto.
 
Come è noto, anche alcune tipologie ben individuate di rifiuti classificati pericolosi devono viaggiare rispettando le disposizioni ADR, in ragione delle loro peculiari caratteristiche di pericolo. In tali casistiche, infatti, occorre barrare la casella “SI” prevista nel Formulario di Identificazione per il trasporto di Rifiuti.
 
La nuova versione dell’ADR , in vigore dal 01.01.2023, introduce diversi cambiamenti, tra cui l’estensione della nomina del Consulente ADR in materia di Sicurezza dei trasporti anche agli speditori.
 
Nel caso di rifiuti pericolosi soggetti a trasporto ADR, dalle interpretazioni attualmente in essere, si evince che le novità in vigore dal 01.01.2023 produrranno i seguenti effetti:
 
 
Nonostante Confindustria abbia da tempo richiesto alle autorità competenti un provvedimento che definisca in modo aggiornato le esenzioni applicabili dall’1/1/2023, ed in particolare un regime di esenzione per trasporti occasionali di rifiuti, risulta improbabile che esso sia pubblicato entro la fine dell’anno.
 
Ciò premesso, al fine di evitare la necessità di nomina del consulente ADR nelle prossime settimane e di verificare la propria peculiare posizione in tempi più congrui, riteniamo utile fornire le seguenti indicazioni a tutti i Produttori di rifiuti pericolosi già oggi considerati soggetti a trasporto ADR:
 
  • verificare l’effettiva necessità di trasporto in regime ADR del rifiuto pericoloso, anche con nuova caratterizzazione/analisi del rifiuto; in alcuni casi l’assoggettamento può essere stato deciso con un approccio cautelativo;
  • nei casi in cui i rifiuti risultino in giacenza presso il sito produttivo fin dai primi mesi del 2022, procedere entro il 31.12.2022 ad effettuare le operazioni di trasporto per l’avvio a recupero/smaltimento del rifiuto pericoloso soggetto ad ADR. Fino al 31/12/2022, infatti, risultano pienamente applicabili i noti regimi di esenzione e gli obblighi in materia di nomina del consulente ADR per gli speditori non sono vigenti.
 
Si segnala alle aziende interessate che le indicazioni sopra formulate hanno lo scopo di evitare che i rifiuti descritti debbano essere avviati alle operazioni di recupero/smaltimento nei primi mesi del 2023 in ragione dell’obbligo di avvio a recupero/smaltimento entro i 12 mesi dalla produzione dei rifiuti stessi previsto dal D.Lgs. 152/2006.
Eventuali pronunciamenti sul tema da parte delle autorità competenti saranno resi noti appena disponibili (sul sito di Assolombarda)